1. Premessa
L’Associazione “Hikikomori Italia ETS” (di seguito “Associazione” o “Ente”) assume l’identità civilistica di Associazione riconosciuta, ai sensi dell’art.14 ss. c.c., e presenta l’identità giuridica di Ente del Terzo settore, ex art.4, comma 1, d.lgs. n.117/2017 (“Codice del Terzo settore”, di seguito “CTS”), con iscrizione al Registro unico nazionale degli Enti del terzo settore (“RunTs”), territorialmente competente.
L’Associazione, come da art. 2 dello statuto vigente, opera in settori specifici di cui all’art.5, comma 1, del “CTS”, con particolare riguardo a:
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interventi e servizi sociali (lett.a);
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educazione, istruzione, e formazione (lett.d);
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cultura di interesse sociale con finalità educativa, anche a mezzo di interventi artistici, aggregativi, ricreativi e sportivi (lett.i);
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formazione extra scolastica, con finalità di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa (lett.l).
Sulla base di tali premesse settoriali, l’Associazione persegue le seguenti finalità prevalentemente in favore di:
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minori di età versanti in condizioni di isolamento sociale volontario (fenomeno di “hikikomori”);
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minori portatori di disagi psico fisici e sociali (quali fobie sociali, sindromi ansioso – depressive, dipendenze tecnologiche o di altro carattere, abbandono scolastico e lavorativo), anche prodotti dal suddetto fenomeno di isolamento sociale volontario.
Tali finalità trovano espressione in attività di:
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sensibilizzazione sulle problematiche di disagio psicologico, sociale, scolastico, e lavorativo dei minori di età;
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informazione sulle tematiche del disagio giovanile, anche in riferimento a coloro che esercitano la patria potestà genitoriale;
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formazione di soggetti preposti all’intervento diretto nei confronti di minori versanti in condizioni di disagio psicologico, sociale, scolastico e lavorativo;
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consulenza psicologica e psicoterapeutica in favore di minori versanti nelle suddette condizioni di disagio;
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organizzazione di eventi aggregativi, artistico – culturali, e sportivi, in favore di minori di età versanti nelle condizioni di disagio anzidette.
L’Associazione, per il perseguimento delle citate finalità, nonché per lo svolgimento delle relative attività, agisce quale singola entità giuridica ovvero, come previsto dall’art.3, comma 2, dello statuto vigente, in sinergia con altri enti, pubblici e privati, di carattere locale, nazionale ed internazionale.
Tale processo di cooperazione e coordinamento si realizza mediante accordi, convenzioni, meccanismi di accreditamento, con particolare riguardo alla partecipazione a progetti specifici.
2. Presupposto operativo e progettuale
Sulla base delle premesse giuridiche e operative di cui al p.1, l’Associazione intende aderire a progetti diretti al coinvolgimento dei minori di età, con evidenziazione della partecipazione al progetto denominato “CERV CHILD 2025”, facendo espresso richiamo all’entità giuridica apicale del progetto medesimo identificabile in “AICS – Associazione italiana cultura e sport - APS” (di seguito “AICS”), quale:
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ente di promozione sportiva con riconoscimento nazionale (CONI);
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ente di promozione sportiva paralimpica con riconoscimento nazionale (CIP);
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Rete associativa riconosciuta dal Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali.
In tal senso, ed in relazione al suddetto progetto, la presente Associazione si conforma allo statuto, ai regolamenti, alle direttive e alle delibere di “AICS”.
Il progetto “CERV CHILD 2025”, operando nei confronti e a favore dei soggetti minori di età, rende necessaria e vincolante la redazione del presente documento di “Child Protection Policy” (e di altri documenti ad esso connessi), atto a garantire la piena tutela dei minori di età, prevenendo e contrastando ogni forma di molestie, violenza di genere, ed ogni altra espressione di razzismo, discriminazione e disuguaglianza.
Il documento “Child Protection Policy” si estende, altresì, a tutte le attività rese dall’Associazione nei confronti di minori di età, e diviene quindi garanzia documentale permanente della stessa Associazione, anche in indipendenza dal progetto in oggetto.
3. Riferimenti normativi
Nella redazione del presente documento, l’Associazione richiama e rispetta i seguenti riferimenti giuridici, legislativi e normativi:
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Dichiarazione universale dei diritti umani (1948);
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Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (“CRC” 1989);
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Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (“CRPD” 2008);
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Convenzione del Consiglio di Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote, 2007);
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Legislazione nazionale italiana in materia di tutela dei bambini (Legge n.184/1983 ss.mm.ii.);
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Legislazione in materia di sport dilettantistico, con espresso riferimento all’art.16, comma 2, del D.Lgs. n.39/2021, riferito al “Modello organizzativo e di controllo delle attività sportive dilettantistiche” (“MOG”), ed al “Codice di condotta in materia di tutela dei minori, prevenzione di molestie, di violenza di genere, e di ogni altra condizione di discriminazione” (“Codice di condotta”).
La presente “Child Protection Policy” si conforma e rinvia ai contenuti dei due citati documenti, comprendendo all’interno di tale documento i principi e le disposizioni in essi presenti. In tal senso, la presente “Child Protection Policy” funge, altresì, da “MOG” e da “Codice di condotta” in relazione alla partecipazione dell’Associazione al progetto “CERV CHILD 2025” (e ad altri eventuali progetti cui essa intendesse aderire);
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Legislazione in materia di sport dilettantistico, con particolare riferimento alla figura del c.d. “Safeguarding Officer”, quale soggetto preposto a garantire la protezione dei diritti degli atleti minori di età, prevenendo e contrastando ogni forma di abuso, discriminazione, e violenza di genere nelle attività sportive, in richiamo all’art.33 del D.Lgs. n.36/2021, ed alla delibera della Giunta nazionale del CONI n.255/2023. In tale direzione muove la nomina del “Safeguarding Child Protection”, di cui al p.6 del presente documento;
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GDPR n.679/2016 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”) e D.Lgs. n.196/2003 (“Codice in materia di protezione dei personali”), con specifico riguardo al trattamento dei dati personali dei minori di età.
L’Associazione richiama, altresì, garantendone pieno rispetto e conformità, il documento denominato “The International Child Safeguarding Standards” promosso e approvato dalla Commissione Europea. L’Associazione adotta e applica i criteri, gli standard, e le indicazioni presenti all’interno di tale documento.
4. Termini e significati
L’Associazione “Hikikomori Italia ETS” agisce in favore dei minori di età, bambini e adolescenti, al di sotto dei diciotto anni, nel rispetto di quanto previsto dall’art.1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini.
L’Associazione garantisce, quindi, la prevenzione, il contrasto, e la gestione di ogni forma di razzismo, discriminazione, disuguaglianza, molestia, o violenza di genere, nei confronti di minori di età, conformandosi e accogliendo la definizione di “violenza” (nei confronti degli stessi minori di età) così come definita dall’art.19 della citata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini:
“ogni forma di violenza, fisica e mentale, di dolore o abuso, di trattamento imprudente o negligente, di maltrattamento, sfruttamento, includendo l’abuso sessuale.”In quest’ottica, l’Associazione condanna ognuna delle forme indicate nella citata definizione, sia essa dovuta a comportamenti dolosi o colposi, resi da qualunque soggetto che agisca o abbia agito, a qualunque titolo, in nome e per conto dell’Associazione medesima.
(Segue l’elenco delle definizioni operative: abuso psicologico, abuso fisico, molestia sessuale, abuso sessuale, sfruttamento sessuale, pornografia sessuale, sfruttamento lavorativo, omissione, abuso di matrice religiosa, bullismo/cyberbullismo/mobbing, discriminazione.)
5. Procedura e regolamentazione degli operatori
L’Associazione “Hikikomori Italia ETS” può avvalersi, in espresso richiamo alla partecipazione al progetto denominato “CERV CHILD 2025”, ed in riferimento alle attività che la stessa svolgerà nei confronti dei minori all’interno di detto progetto (ed anche in estensione ad altri progetti, convenzioni, accreditamenti, con partners privati e pubblici), di operatori agenti direttamente nei confronti dei minori, sia a titolo gratuito, che in forma corrispettiva, così identificabili:
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soci volontari;
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volontari;
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professionisti;
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componenti degli organi sociali.
L’Associazione si avvale di soggetti retribuiti in forma di collaboratori occasionali, professionali.
Tali soggetti vengono sottoposti a processi di selezione e verifica circa la sussistenza di competenze, titoli e qualifiche in diretto collegamento alle mansioni loro affidate nei confronti dei minori di età.
Gli stessi soggetti sono sottoposti a moduli informativi, formativi, di aggiornamento e di qualificazione, così da garantire agli stessi un adeguato, conforme, ed elevato standard di competenza e addestramento ai fini del loro operare nei confronti dei minori medesimi, all’interno del progetto in questione.
Nella valutazione dei soggetti sopra indicati si esclude ogni forma di incompatibilità degli incarichi ricevuti, ovvero di cumulo di competenze, o di conflitto di interessi. Si esclude, altresì, l’accettazione di ogni forma di incompetenza, anche parziale, rispetto ai livelli ed agli standard richiesti agli operatori agenti all’interno del progetto, garantendo il medesimo approccio di intervento anche in richiamo ad altri progetti cui l’Associazione dovesse aderire.
In tal senso, i soggetti prescelti e qualificati come operatori devono presentare e rispettare standard di garanzia quali:
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la corretta crescita, psicologica, sociale, culturale, sportiva e morale, dei minori;
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la creazione e il mantenimento di un ambiente sano, tutelato e stimolante in materia sociale, culturale, sportiva e morale.
Tale garanzia si esprime attraverso:
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il rispetto della dignità e dell’integrità psico – fisica dei minori;
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l’applicazione di lealtà, probità, e correttezza nell’esercizio di ogni attività che preveda il coinvolgimento dei minori, impiegando forme comunicative di rispetto, cortesia, educazione e gentilezza;
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l’applicazione di ogni forma di inclusione dei minori, valorizzando qualsiasi forma di diversità, e contrastando ogni forma di abuso, violenza, o discriminazione;
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la valorizzazione di aspirazioni, potenzialità, specificità, capacità, di ogni minore;
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la promozione della partecipazione alle attività sociali, culturali, aggregativo – ricreative, sportive dei minori;
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la sensibilizzazione, nei confronti di tutti coloro che agiscono all’interno dell’Associazione, sulle tematiche inerenti alle molteplici fattispecie di abuso, violenza, discriminazione;
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l’applicazione dei principi generali della privacy e della riservatezza sui dati dei minori, nel rispetto delle normative vigenti (italiana ed europea).
6. Criteri di scelta degli operatori
Gli operatori indicati nel p.5 del presente documento, i quali agiranno all’interno del progetto in esame (oltreché potenzialmente all’interno di altri progetti rivolti ai minori), oltre a garantire le capacità e le competenze sopra declinate, vengono valutati sulla base di ulteriori caratteristiche:
a) naturale predisposizione ad interagire con minori di età;
b) conoscenza e rispetto dei diritti dei minori;
c) naturale predisposizione all’applicazione dei principi di onestà, legalità, uguaglianza, rispetto.
Gli stessi operatori, in sede di colloqui diretti al conferimento di specifici incarichi all’interno del progetto in esame, devono inoltre garantire:
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la conoscenza dei fenomeni espressamente citati dall’art.19 della citata Convenzione delle Nazioni Unite, altresì declinati e definiti nel p.4 del presente documento;
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la conoscenza dei rischi di emersione di tali fenomeni nel corso delle attività loro conferite;
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la conoscenza dei meccanismi di prevenzione dei rischi sopradetti, nonché di corretto intervento nelle situazioni in cui i fenomeni espressamente menzionati si verificassero nel corso delle attività conferite;
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la conoscenza degli elementi “indiziari”, e delle caratteristiche peculiari, che fanno ritenere e presumere la sussistenza, all’interno di specifiche attività, di uno o più fenomeni indicati nel citato p.4 del presente documento;
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la conoscenza delle procedure di intervento diretto in favore di minori destinatari dei fenomeni in oggetto, nel corso delle stesse attività ad essi ascritte, ivi compresa la comunicazione immediata al “Safeguarding Child Protection”, di cui alle sotto indicazioni.
Ciascun operatore, ai fini dell’assunzione di specifica competenza all’interno delle attività previste dal progetto, è sottoposto a:
a) colloquio preliminare in presenza di personale di competenza dell’Associazione;
b) analisi e intervista rispetto al curriculum vitae (modello europeo) preventivamente inviato e/o presentato;
c) richiesta di ulteriori referenze redatte da enti giuridici, o persone, cui lo stesso operatore abbia svolto le attività di competenza;
d) periodo di prova di durata variabile all’interno delle attività, in affiancamento ad altro operatore qualificato, il quale provvede a redazione di relazione di certificazione abilitativa (o non abilitativa);
e) esibizione di copia del casellario giudiziale, con espresso riferimento al codice “anti pedofilia” (con possibilità temporanea di presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà);
f) sottoscrizione di codice di condotta, in espresso riferimento agli obblighi di cui al p.5 del presente documento;
g) presa di visione e conservazione del presente documento.
7. Destinatari delle attività
L’Associazione, rispetto al progetto “CERV CHILD 2025” (e in riferimento ad altri progetti cui dovesse aderire), si riferisce a qualunque soggetto minore di età, coinvolto all’interno delle attività di sua stessa competenza (così definite da preventivo accordo progettuale con gli organismi di riferimento, tra i quali l’entità giuridica apicale “AICS”, nella persona del suo responsabile nazionale), identificabile in:
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socio di “AICS”;
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tesserato di “AICS”;
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socio o tesserato di altri enti affiliati ad “AICS”;
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socio o tesserato di enti agenti all’interno del progetto;
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socio della presente Associazione;
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qualsiasi soggetto destinatario delle attività previste all’interno del progetto.
Tutti i soggetti minori di età, coinvolti nelle attività previste dal progetto “CERV CHILD 2025” (e in riferimento ad eventuali altri progetti cui dovessero aderire), devono agire, nei confronti l’uno dell’altro, secondo le seguenti indicazioni:
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garantire supporto e sostegno reciproco agli altri minori, nello spirito della collaborazione e della cooperazione;
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rispettare l’integrità fisica e morale degli altri minori;
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comunicare ai dirigenti e ai tecnici le proprie aspirazioni ed obiettivi, in sinergia con gli esercenti la responsabilità genitoriale, o affini;
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comunicare ai dirigenti e ai tecnici qualsiasi forma di disagio psico fisico, anche riferito ad altri minori, ovvero effettuare comunicazione diretta al “Safeguarding Child Protection” dell’Associazione;
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astenersi da ogni contatto o intimità fisica con altri minori, ovvero con i soggetti preposti alla gestione delle attività cui gli stessi minori partecipano;
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astenersi dal divulgare fotografie, video, audio video di natura privata o intima, effettuati in prima persona, o ricevuti da terzi, riguardanti altri minori, e ogni altro soggetto operante all’interno dell’Associazione.
8. Personale
L’Associazione, rispetto al progetto “CERV CHILD 2025” (e in riferimento ai progetti cui dovesse aderire), si avvale, come detto, di personale specializzato in relazione alle attività conferite ad essa:
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psicologi, psicoterapeuti, educatori, accompagnatori, insegnanti, istruttori sportivi, tecnici, dirigenti, ed ogni altro professionista competente rispetto alle attività medesime;
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“Safeguarding Child Protection”, nominato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione nella persona di Elena Maria Chiesa Carolei, portatore del duplice ruolo di “responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni”, e di “responsabile in materia di safeguarding”, in generale denominabile come “Responsabile”;
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Responsabile di ogni attività specifica prevista all’interno del progetto, cui è obbligo fare riferimento da parte di tutti gli operatori agenti all’interno della corrispondente attività;
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eventuali esercenti la potestà genitoriale, amministratori, tutori, accompagnatori, la cui presenza venisse richiesta in relazione alle caratteristiche psico fisiche del minore, ovvero in base a disposizioni di legge.
9. Procedura di segnalazione
Il “Safeguarding Child Protection”, di cui al p.8 del presente documento esercita attività di:
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prevenzione;
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vigilanza;
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segnalazione;
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accertamento.
L’attività di prevenzione consiste nel presentare agli operatori svolgenti le attività dirette nei confronti dei minori le mansioni cui essi sono sottoposti, in espresso richiamo ai doveri di cui al p.5 del presente documento.
L’attività di vigilanza viene esercitata direttamente, ovvero a mezzo del referente nominato per ogni settore di attività, come da p.8 del presente documento.
L’attività di segnalazione viene svolta in forma diretta, da parte dello stesso “Safeguarding Child Protection”, ovvero a mezzo di ricevimento di comunicazioni circa la possibile sussistenza del verificarsi delle fattispecie di cui al p.4. del presente documento.
Le segnalazioni possono essere presentate in forma scritta o verbale, da parte di qualunque soggetto interessato all’applicazione degli obblighi di cui al p.5, si tratti dello stesso destinatario (minore di età) della violazione, ovvero di ogni altro soggetto correlato, a vario titolo, al minore oggetto della violazione, nonché dagli operatori e dai responsabili di cui al p.8 del documento.
Le segnalazioni scritte vengono inviate all’indirizzo di posta elettronica: safechild@hikikomoriitalia.it.
Il “Safeguarding Child Protection”, avente conoscenza diretta (o comunicata) della fattispecie, esercita un’attività di verifica, anche mediante l’ascolto dei soggetti interessati, degli operatori così individuati, ovvero di qualunque soggetto terzo potenzialmente portatore di conoscenze della fattispecie.
Contestualmente, il “Safeguarding Child Protection” invia comunicazione della fattispecie a:
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Responsabile generale dell’ente apicale del progetto (“AICS”);
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Componenti del Consiglio Direttivo dell’Associazione;
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Esercente la potestà genitoriale del minore oggetto della violazione.
Tali comunicazioni vengono effettuate entro 48 ore dalla conoscenza, o comunicazione, della fattispecie.
L’attività di accertamento ha una durata massima di 30 giorni, durante i quali il soggetto sottoposto a segnalazione rimane sospeso dalle attività di competenza.
Il Responsabile generale dell’ente apicale del progetto (“AICS”) provvede a comunicare l’avvio e l’esito dell’accertamento alle autorità competenti nazionali (nel caso di attività di natura sportiva, CONI) ed internazionali (organismi europei preposti al controllo e all’applicazione delle disposizioni presenti nel documento).
10. Processi sanzionatori
L’attuazione di uno o più comportamenti indicati nel p.4 del presente documento comporta, da parte dell’Associazione, l’applicazione di sanzioni disciplinari conformi, compatibili e proporzionate all’entità della violazione compiuta, nonché correlate al ruolo ed alle responsabilità ascrivibili al soggetto sanzionabile.
L’applicazione delle sanzioni necessita di una preliminare attività di accertamento comprensiva delle seguenti verifiche:
a) azione commissiva o omissiva a carattere di colpa (imprudenza, imperizia, negligenza, inosservanza disposizioni statutarie, regolamentari, deliberative), o di dolo (intenzionalità);
b) azione commissiva o omissiva associata ad elementi aggravanti o attenuanti;
c) eventuale recidività, in relazione alla medesima o diversa tipologia di azione commissiva;
d) posizione e ruolo all’interno dell’Associazione da parte del soggetto agente;
e) eventuale concorso con altri soggetti nell’azione commissiva od omissiva;
f) gravità dell’azione commissiva o omissiva compiuta, ed entità del danno prodotto e potenzialmente producibile.
In particolare, si prevedono le seguenti sanzioni disciplinari interne:
a) Richiamo verbale, da parte del “Safeguarding Child Protection”, per azioni colpose (imprudenza, imperizia, negligenza);
b) Ammonizione scritta, firmata dal Presidente dell’Associazione, in caso di recidiva entro tre anni dal richiamo verbale;
c) Risoluzione del rapporto (anche per volontari), in caso di reati o gravi violazioni, tra cui:
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reati penali: prostituzione, pornografia, violenza sessuale, adescamento, discriminazioni etniche o religiose;
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sottrazione, occultamento, distruzione o alterazione di documenti rilevanti.
La risoluzione viene comunicata dal Presidente e dal “Safeguarding Child Protection” via PEC o raccomandata A/R.
11. Pubblicità
Il presente documento viene reso pubblico mediante:
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pubblicazione sul sito web: www.hikikomoriitalia.it;
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affissione presso la sede legale dell’Associazione;
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invio (e-mail, posta ordinaria, PEC) agli esercenti la potestà genitoriale dei minori coinvolti;
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invio al Responsabile generale di “AICS”;
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invio ad ogni altro organismo nazionale ed internazionale, indicato per disposizione di legge.